Regolamento di Istituto
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti“, emanato con il D.P.R. n. 249/1998 (cosi come modificato ed integrato dal D.P.R.235/07), del “Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. n. 275/1999 e della “Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche” di cui al D.P.R. n. 567/1996 e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto.
Lista di allegati
Indice
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La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione Repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico e metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell’ambito della legislazione vigente.
La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale A.T.A. e i docenti.
Gli Organi Collegiali competenti potranno prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione alla libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
Tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica, dirigenza, docenti, genitori, alunni e personale non docente, riconoscono come propria finalità il servizio che istituzionalmente la scuola è impegnata ad assicurare alla collettività che ad essa si rivolge, e dalla quale trae la sua ragione d’essere.
La scuola si propone quindi come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal “patto formativo”; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della 4 trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano (Triennale) dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Nello spirito del “patto formativo”, ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.
È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.
L’azione educativa e formativa della scuola fa quindi riferimento:
- allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, di cui al DPR 249/98 e s.m.i. di cui al DPR 235/2007, al quale si rimanda integralmente, destinato agli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado, che costituisce lo strumento fondamentale per l’affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri degli studenti.
- al Patto Educativo di Corresponsabilità, strumento che pone in evidenza il ruolo strategico svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolge la scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, declinando i reciproci rapporti, i diritti e i doveri di ciascuno. Destinatari naturali del pattoeducativo sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.). Il Patto di Corresponsabilità richiama le responsabilità educative dei genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona umana. La competenza a elaborare e modificare il Patto Educativo di Corresponsabilità è del Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori degli studenti. La sottoscrizione del patto, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – avviene, da parte dei genitori, contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica. Nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – DPR n.235/2007, art. 3 comma 3 – l’istituzione pone in essere le iniziative più opportune per attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Piano Triennale 5 dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), dei Regolamenti di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.
- alla Sezione delle Violazioni e Sanzioni Disciplinari, inserita nel Regolamento d’Istituto, di cui costituisce parte integrante. Nella detta sezione la scuola individua, con fermezza e autorevolezza, gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, per far comprendere ai giovani la gravità e il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di trasgressione delle regole, di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei, in particolar modo se diversamente abili o che si trovino, comunque, in una situazione di difficoltà.
Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati reiterati dalla stessa persona. La legge n. 241/1990 costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti.
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Tutte le componenti dell’Istituto possono esprimere liberamente la propria opinione, ed esercitare il diritto di riunione e di manifestazione, entro i limiti del confronto civile e del comportamento responsabile, secondo le modalità previste nel presente regolamento.
Ogni componente può affiggere manifesti e divulgare pubblicazioni che ritenga utili alla formazione culturale e civile dei partecipanti alla comunità scolastica. Il materiale da affiggere deve essere firmato dai responsabili e la sua affissione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Se il testo è lesivo del principio di democrazia o della dignità delle persone, o è contrario a norme costituzionali, il Dirigente Scolastico nega l’autorizzazione all’affissione. Nella eventualità di controversia, il caso è sottoposto alla valutazione del Consiglio d’Istituto, che verrà convocato con procedura di urgenza.
Non è ammessa la pubblicazione all’Albo o nelle bacheche di eventi di iniziativa privata, a scopo di lucro non per attività di arricchimento culturale e di interesse storico – artistico – letterario concordate con l’Istituzione scolastica.
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Gli studenti e i loro genitori hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all’organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla carriera scolastica.
Gli studenti hanno inoltre diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d’insegnamento. Il diritto all’apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante didattica per livelli, recupero e approfondimento, tutoring, learning center) tesi a promuoverne il successo formativo.
Sin dall’inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell’istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. In relazione alle sue finalità educative e sociali, l’Istituto persegue quindi ogni opportuna forma di comunicazione con gli studenti e con le famiglie, e garantisce il diritto all’informazione a tutto il personale docente, non docente e agli studenti.
Tale principio trova applicazione attraverso le riunioni cui partecipano i docenti di classe e i rappresentanti dei genitori e degli studenti.
I Consigli di classe hanno, inoltre, la facoltà di promuovere incontri dei docenti con tutti gli studenti della classe e con i loro genitori, per trattare questioni rilevanti per la comunità scolastica.
L’informazione viene assicurata anche con il sito Internet istituzionale della scuola quale strumento di visibilità delle iniziative e attività dell’Istituzione nel web e di fruibilità 8 e spendibilità dell’offerta formativa sul proprio territorio.
I docenti assicurano i rapporti con i genitori degli alunni sia attraverso il ricevimento individuale, sia attraverso il ricevimento collettivo, i cui modi e termini sono deliberati dal Collegio dei Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico mantiene un rapporto costante con le famiglie, alle quali dà le necessarie informazioni sulla condotta e sul profitto degli alunni.
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Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del D. Lgs. 297/94, sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la sua Giunta Esecutiva, il Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti. Salvo il disposto del seguente comma, le adunanze degli Organi collegiali sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti incarica.
Il Comitato di Valutazione dei docenti ed il Consiglio di classe, nell’esercizio della loro potestà valutativa, hanno carattere di collegio perfetto; in tale caso l’adunanza di detti Organi richiede la presenza di tutti i membri che li compongono.
Dirigenza Scolastica.
Ai sensi dell’articolo 396 del D. Lgs. 297/94, nonché degli articoli 25 bis e 25 ter del D. Lgs. n. 59/1998 e dell’art. 25 del D. Lgs. n. 165 /2001, cui si rimanda per tutto quanto in questa sede non specificato, il Dirigente Scolastico assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di Istituto, di cui cura la gestione unitaria e di cui ha la legale rappresentanza.
In particolare, al Dirigente Scolastico spetta:
- presiedere il Collegio dei Docenti, il Comitato per la Valutazione degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva;
- curare l’esecuzione delle delibere degli Organi collegiali;
- procedere alla formazione delle classi e alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti; curare l’attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti alunni e docenti, tra cui in particolare il rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle assenze, il rilascio dei certificati;
- nominare, per ciascuna classe, un docente Coordinatore di classe ed un docente con compiti di segretario verbalizzante.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori delle due Sezioni), ai quali possono essere delegati specifici compiti compreso la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento, per tutte le materie non esclusive.
Il Dirigente Scolastico ed i Docenti Collaboratori costituiscono lo Staff di Dirigenza, supportati dai docenti che hanno ricevuto incarico di Funzioni Strumentali. Alle riunioni dello Staff possono partecipare, se invitati, i responsabili dei Dipartimenti e/o dei Laboratori.
Consiglio di classe.
Ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
Nel corso serale per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata, col compito di:
- formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, tra cui l’adozione dei libri di testo ed iniziative di sperimentazione;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;
- deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stages all’estero;
- progetta i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) di concerto con la Funzione Strumentale.
In particolare, entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico il Consiglio di ogni classe Quinta predispone il Documento di cui all’art. 5 comma 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare della Dirigenza.
È cura della Dirigenza dare comunicazione, con un preavviso di almeno cinque giorni, della convocazione del Consiglio di classe, attraverso avviso circolare alle classi e avvisi all’Albo dell’Istituto e/o sul sito istituzionale.
Il Consiglio di classe, opportunamente avvertito e convocato, può allargarsi ai genitori e agli studenti della classe ulteriori ai rappresentanti eletti, con diritto di parola e di proposizione ma senza alcun potere deliberativo.
In tale assetto il Consiglio si trasforma in assemblea di classe ed il verbale della seduta si conserva nel registro dei verbali.
Coordinatore di classe.
Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico, presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico. In particolare, il Coordinatore di classe:
- prende visione dei dati sullo studente derivanti dall’anno scolastico precedente e li comunica ai docenti del Consiglio;
- segue con particolare attenzione l’andamento scolastico degli alunni in difficoltà, in raccordo con la funzione strumentale per le valutazioni in merito agli alunni BES o DSA, se presenti.
- segnala alla Dirigenza eventuali casi a rischio nelle singole classi;
- tiene i rapporti con le famiglie, in particolare contatta, sentito il Consiglio di classe, lefamiglie degli alunni in difficoltà;
- per le classi Quinte, cura la redazione materiale del Documento del Consiglio diclasse di cui al comma 3 del precedente articolo;
- all’inizio dell’anno illustra compiutamente alle classi prime, e richiama per le classi successive, i contenuti del presente Regolamento;
- coordina la programmazione didattica dei singoli docenti del Consiglio;
- si raccorda con gli insegnanti di sostegno, o con le Commissioni o le figure specifiche, per le programmazioni individualizzate.
- cura di concerto con il segretario designato l’archiviazione della modulistica del consiglio, sovraintende alla tenuta del registro dei verbali nonché adempie alla compilazione delle schede di monitoraggio assenze/dispersione per gli alunni con 10 frequenza irregolare, in evasione o abbandono, attivando le iniziative di recupero e segnalazione di volta in volta richieste.
- In sede di consiglio di classe propone e discute l’attribuzione del voto di condotta secondo la griglia del comportamento in uso all’Istituzione scolastica ed al presente allegata, monitorando il comportamento e le assenze degli alunni nel corso dell’anno scolastico tenuto conto di quanto disposto dai successivi artt. 15 e 16.
- Coordina i lavori del Consiglio, su delega del Dirigente scolastico, quando questo è assente.
Collegio dei Docenti.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 297/94 il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario aduno dei Docenti Collaboratori. Il Collegio si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, comunque almeno una volta al trimestre o quadrimestre. Il Collegio è convocato dal Dirigente scolastico con un preavviso di almeno cinque giorni e ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto; in particolare il Collegio:
- predispone le programmazioni disciplinari d’Istituto, sulla base delle Indicazioni nazionali per la sez. Liceo e sulla base delle Linee guida per la sez. Istituto tecnico
- promuove iniziative di integrazione/sostegno per attuare il diritto allo studio;
- adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
- delibera la scansione dell’anno scolastico;
- formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all’orario e alle altre attività scolastiche;
- propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e iniziative di aggiornamento dei docenti
- valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica;
- esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli studenti;
- programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;
- elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed i docenti del Comitato per la Valutazione del servizio del personale docente.
- valuta la valenza didattica della progettazione per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Nella prima seduta dell’anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei Docenti può procedere, nell’ambito dei poteri di auto-organizzazione che gli sono propri, alla costituzione di Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di specifiche problematiche e che cooperano al miglioramento dell’Istituzione scolastica; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposti al Collegio dei Docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera.
In particolare, sono costituiti Dipartimenti disciplinari o interdisciplinari, di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica – matematica e fisica), con compiti di proposta e di programmazione per materia a livello di Istituto.
In relazione all’attività deliberativa del Collegio dei Docenti è fatto salvo il diritto all’astensione.
Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Sono previsti Collegi di Sezione per le materie specifiche di indirizzo.
Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.
Ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, il Consiglio di Istituto del I.I.S. “V. RAGUSA O. KIYOHARA – F. PARLATORE” è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da 2 rappresentanti del personale A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti.
Tali rappresentanti sono eletti, rispettivamente, dal Collegio dei docenti nel proprio seno, dal personale A.T.A. in servizio nell’Istituto, dai genitori e dagli studenti. Funge da Presidente uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, di propria iniziativa o su richiesta del Dirigente scolastico (Presidente della Giunta Esecutiva) ovvero dalla maggioranza del consiglio stesso.
Il Consiglio di Istituto elegge una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge la funzione di segretario della Giunta.
Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, o presentino volontariamente le dimissioni dalla carica, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la componente studentesca viene rinnovata annualmente.
In caso di esaurimento di dette liste si procede ad elezioni suppletive. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall’articolo 10 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede.
In particolare, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. In particolare, il Consiglio delibera in materia di:
- adozione del Regolamento di Istituto;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei docenti;
- elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento dei Consigli di classe, per la formulazione dell’orario e la formazione delle classi;
- promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi;
- partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo e adattività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio;
- elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad altre scuole;
- valutazione dell’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’Istituto.
- valuta e definitivamente approva i progetti per l’ampliamento offerta formativa.
La Giunta Esecutiva predispone il programma annuale ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle relative delibere.
In particolare, i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto:
- curano i rapporti tra i rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e la Dirigenza;
- richiedono autorizzazione allo svolgimento delle Assemblee studentesche di Istituto, di cui stilano l’Ordine del Giorno.
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere soltanto gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio ed, ove invitati, i membri del consiglio di circoscrizione di cui alla legge 278/76.
È lasciato alla potestà regolamentare del Consiglio di Istituto di stabilire le modalità di ammissione del pubblico in relazione al titolo di elettore e alla capienza dei locali, nonché di dettare le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l’ordinato svolgimento delle sedute.
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico – metodologico, a programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio, a comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni, a programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche.
Sempre durante le riunioni di dipartimento, i docenti discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali e individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali.
Compito dei dipartimenti è anche la progettazione e elaborazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) di concerto con la Funzione Strumentale, degli interventi di recupero, l’adozione dei libri di testo e le proposte di acquisto di materiale utile per la didattica. Le riunioni di Dipartimento sono convocate almeno in tre momenti distinti dell’anno scolastico:
- prima dell’inizio, per confermare o modificare la programmazione disciplinare d’Istituto alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti per la stesura dei loro piani di lavoro preventivi da presentare ai Consigli di classe nel mese di ottobre;
- al termine del primo periodo per valutare e monitorare l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali elementi di correzione;
- prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio) per dare indicazioni su proposta degli stessi.
Ogni Dipartimento ha un coordinatore e un segretario verbalizzante individuati nel suo seno all’inizio di ciascun anno scolastico. In caso di mancata individuazione, durante la prima seduta dell’anno, saranno nominati dal Dirigente scolastico.
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Diritto di assemblea.
Gli studenti dell’Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, che disciplinano tale diritto ai sensi dell’articolo 2, comma 9 del D.P.R.249/98.
Comitato degli studenti.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto.
Ai sensi dell’art. 13 il Comitato si riunisce su convocazione della Dirigenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d’Istituto, in orario scolastico, per la durata massima di due ore di lezione e non più di una volta al mese. Le riunioni del Comitato non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana, né possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell’anno scolastico.
Gli avvisi di convocazione, recanti la sede della riunione, la data e l’ora di convocazione, sono inviati con un preavviso di almeno giorni cinque.
Nella prima riunione, il Comitato elegge un Presidente ed un segretario, con funzioni di verbalizzatore.
Il Comitato degli studenti ha potere di deliberare, con motivazione scritta, in materia di:
- richieste e proposte in ordine ad attività didattico – integrative, sportive, parascolastiche ed extrascolastiche;
- richieste di acquisto di materiale didattico;
- richieste di convocazione di assemblee di Istituto.
Le delibere del Comitato sono vagliate dagli Organi collegiali competenti, che si esprimeranno motivatamente sulle richieste avanzate.
È possibile suddividere il Comitato in due articolazioni, rispettivamente per le due Sezioni.
Assemblee studentesche.
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
L’utilizzo degli spazi democratici a disposizione deve pertanto essere funzionale alla maturazione degli studenti, e non può essere considerato un diritto fine a sé stesso.
Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un’assemblea di Istituto, della durata massima delle ore di lezione di una giornata.
Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell’anno scolastico.
Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e in numero non superiore a quattro, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti.
Su richiesta del Comitato degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Funzionamento delle assemblee studentesche d’Istituto.
L’assemblea di Istituto è convocata dalla Dirigenza su richiesta della maggioranza del Comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data e ora di convocazione, nonché l’Ordine del giorno dell’assemblea, sono comunicati alle classi dalla Dirigenza con congruo anticipo.
L’assemblea elegge un Presidente e un segretario con compiti di verbalizzatore. Il verbale sarà redatto su apposito registro messo a disposizione dalla Dirigenza all’inizio dell’anno scolastico, che sarà restituito in Dirigenza. Il Comitato studentesco garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e l’ordinato svolgimento dei lavori delle sedute assembleari.
Ove autorizzata, la partecipazione all’assemblea è obbligatoria per tutti gli studenti; l’attività didattica è sospesa a partire dalla seconda ora per consentire la rilevazione delle presenze. All’ Assemblea d’istituto potranno assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderano.
I docenti in orario permarranno in Istituto fino al termine dell’assemblea, fatta salva la facoltà del Dirigente Scolastico di disporre ordini di servizio per regolamentare la vigilanza.
La Dirigenza ha potere di intervento e di scioglimento dell’assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
Funzionamento delle assemblee studentesche di classe.
La richiesta di svolgimento di assemblea di classe, stilata secondo il modello in Allegato A, è firmata dai due rappresentanti degli studenti, o da 5 studenti promotori, e controfirmata, per presa visione, dai docenti interessati alla cessione dell’ora o delle ore di lezione; la richiesta, che deve recare l’Ordine del Giorno, è inoltrata alla Dirigenza con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione.
All’Assemblea di classe potranno assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderano.
Studenti promotori di iniziative.
La componente studentesca che promuove qualunque iniziativa in ambito scolastico è tenuta a trasmettere all’Ufficio di Dirigenza l’elenco nominativo degli studenti promotori dell’iniziativa stessa.
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Diritto di assemblea.
I genitori degli studenti dell’Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Comitato dei genitori.
Il Comitato Genitori è composto dai Rappresentanti di Classe (R.d.C.) eletti in tutte le classi dell’Istituto e dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 15.2 del DL 17 297 del 16/04/94.
Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario con compiti di verbalizzatore. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell’assemblea dei genitori di Istituto, secondo il disposto del seguente articolo.
Assemblee dei genitori.
Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’Istituto. Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di classe o su richiesta di 5 genitori promotori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Dirigenza, cui è comunicato l’Ordine del Giorno. Sarà cura della Dirigenza informare della convocazione gli studenti della classe, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie.
L’assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori o di almeno 20 genitori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Dirigenza, cui è comunicato l’Ordine del Giorno. Sarà cura della Dirigenza informare della convocazione gli studenti dell’Istituto, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie.
All’assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, e/o i docenti della classe; all’assemblea di Istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ed i docenti dell’Istituto.
Le assemblee ed il Comitato dei genitori hanno potere di proposta e di indicazione, che saranno valutate dai competenti Organi collegiali; le deliberazioni adottate non possono tuttavia sovrapporsi alla sfera di competenza stabilite dalla legge per I predetti organi.
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L’orario delle lezioni è formulato tenendo conto delle esigenze degli studenti.
I criteri di formulazione dell’orario sono ispirati a motivazioni didattiche, bilanciando adeguatamente la presenza delle discipline nelle diverse fasce temporali della giornata e nell’alternanza dei giorni della settimana.
L’attività didattica prevede l’articolazione delle lezioni su cinque giorni settimanali (dal 18 lunedì al venerdì).
La puntualità è un dovere di tutti gli operatori della scuola e degli studenti.
L’ingresso in aula dei docenti è stabilito entro cinque minuti prima del suono della campana che indica l’inizio delle lezioni.
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L’ingresso nei locali scolastici sino a dieci minuti dopo il suono della campana è consentito, in via straordinaria, agli studenti pendolari e/o per specifiche problematiche documentate. Trascorsi i dieci minuti dal suono della prima campana non sarà più consentito l’ingresso sino alla seconda ora di lezione, fatta salva la facoltà del docente della prima ora di valutare l’ammissione in classe dell’alunno in ritardo oltre l’intervallo previsto e con l’onere di provvedere ad annotare l’orario di arrivo dello stesso sul registro elettronico.
L’ingresso alle ore di lezione successive alla prima è consentito, per motivi eccezionali e documentati, per un massimo di tre volte in un mese e per cinque volte in un trimestre o quadrimestre, fatti salvi i casi di studenti pendolari che abbiano già segnalato e comprovato alla Dirigenza eventuali disguidi e/o ritardi dei mezzi pubblici o di studenti disabili muniti di trasporto specifico; il ritardo deve essere comunque motivato e giustificato dal genitore nel caso di studente minorenne.
L’ingresso alla seconda ora sarà comunque annotato sul registro elettronico dal docente della stessa ora.
Gli studenti al ritardo successivo al terzo nel mese, dovranno essere accompagnati dal genitore ai fini dell’ammissione in classe.
I ritardi e gli ingressi posticipati, saranno comunque annotati sul registro di classe (Registro elettronico) e dovranno essere giustificati. Per le assenze dalle lezioni protratte sino a cinque giorni, gli alunni devono sottoporre la giustificazione al docente di classe nella prima ora di lezione, accompagnandola con certificazione medica che attesti l’avvenuta guarigione.
Sarà inoltre verificato, a cura del coordinatore della classe, che l’entrata in ore successive alla prima non coincida sempre con lezioni di specifiche discipline o che sia finalizzata ad evitare verifiche o compiti in classe.
Ritardi e assenze non giustificate saranno sanzionate dal Consiglio di Classe.
Il coordinatore di classe provvederà ad informare le famiglie in ordine alla elevata percentuale di assenze e dei ritardi reiterati.
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Non sono in generale consentite uscite anticipate. Potranno essere autorizzate dal D.S., o da un suo delegato, le uscite anticipate per visite mediche non rinviabili e/o per eccezionali motivi familiari o di carattere sportivo. Le richieste di uscita anticipata dovranno pervenire al Dirigente scolastico o al suo delegato entro e non oltre la seconda ora di lezione dello stesso giorno di richiesta del permesso; la richiesta dovrà essere inoltrata e sottoscritta dai genitori.
Gli studenti minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati dal genitore o da chi ne fa le veci.
Tranne casi particolari, quali motivi di salute o gravi motivi familiari, l’uscita anticipata non sarà consentita prima che siano trascorse almeno 4 ore di lezione e potrà essere richiesta entro la 6^ ora, mai durante la ricreazione e nell’ultima ora di lezione.
In via eccezionale, su richiesta scritta del genitore, se impossibilitato ad essere presente, dopo accertamento della veridicità (e della motivazione) della richiesta, l’alunno potrà essere autorizzato egualmente all’uscita. All’orario di uscita l’alunno esibirà il tagliando di autorizzazione al docente dell’ora che l’annoterà sul registro elettronico. Uscito dall’aula lo studente consegnerà il tagliando al personale di portineria che consentirà l’uscita dall’istituto e conserverà il tagliando.
Gli studenti possono chiedere l’esonero dalle lezioni pratiche di educazione fisica, presentando una richiesta documentata, corredata di certificato medico. Potrà essere disposta dal Dirigente scolastico visita fiscale presso l’A.S.L. competente. Successivamente verrà emesso il provvedimento di esenzione.
Permessi straordinari di entrata posticipata o di uscita anticipata, legati ad esigenze di orario dei mezzi di trasporto pubblico, saranno concessi solo in casi straordinari, previa apposita richiesta alla Dirigenza Scolastica, ove non ci fosse altra possibilità di tornare a casa dopo la scuola con mezzi pubblici in orari opportuni. L’anticipazione tuttavia in linea di massima, non deve superare in totale i 60 minuti settimanali. Sarà cura della Dirigenza armonizzare gli orari delle uscite anticipate per classe, evitando eccessivo disturbo all’attività di classe.
Il permesso concesso per l’uscita anticipata all’ultima ora non può essere utilizzato quando l’alunno si ferma in città per frequentare attività pomeridiane organizzate dalla scuola. I nomi degli allievi che godono delle suddette concessioni sono segnati a cura della segreteria sul registro elettronico.
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La frequenza alle lezioni è obbligatoria e dovrà essere regolare. Secondo il “Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni”, di cui al D.P.R. n° 122/2009:
“…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Con la circolare n. 20 del 4 marzo 2011, è stato precisato che, sia l’art. 2 comma 10, che l’art. 14 comma 7, dello stesso D.P.R. prevedono esplicitamente come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, consistente nell’orario complessivo di tutte le discipline, e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Al fine di individuare il numero massimo di ore e di giornate di assenze è necessario effettuare due diversi computi in quanto le due diverse Sezioni dell’Istituzione scolastica hanno monti orari differenti: il LAS pari a ore 1155 (35×33 settimane dell’a.s. canonico) l’IT pari a 1056 (32×33 settimane dell’a.s. canonico).
Considerato che nell’istituzione è vigente lo svolgimento delle attività in cinque giorni (settimana corta) è necessario computare l’incidenza per ciascuna giornata delle ore settimanali: il LAS ha una incidenza giornaliera delle ore settimanali pari a 7 (35 ore /5 giorni settimana; l’IT ha una incidenza giornaliera delle ore settimanali pari a 6,4 (32 ore /5 giorni settimana).
Quindi per il LAS il numero massimo di assenze espresso in ore è 289 (1155 x 25%) ed in giorni è 42 (289/7 arrotondato per eccesso).
Per l’IT il numero massimo di assenze espresso in ore è 264 (1056x 25%) ed in giorni è 42 (264/6,4 arrotondato per eccesso).
Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento per la valutazione, gli alunni con un monte ore che presenta assenze superiori a 289 ore o 42 giornate per il LAS ovvero 264 ore o 42 giornate per l’IT saranno esclusi dallo scrutinio finale e non ammessi alla classe successiva.
Nella suddetta normativa è previsto inoltre che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali … motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Sono da considerare al fine del conteggio delle ore di assenza: le giornate intere (per le ore di orario previste), gli ingressi a II ora, le uscite anticipate.
Per le assenze nei giorni di assemblea vengono considerate egualmente tutte le ore previste dall’orario.
Gli ingressi a seconda ora e le uscite anticipate pari a sette, avranno la validità di un giorno di assenza e saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.
Sono quindi stati definiti dal Collegio Docenti i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Potranno essere fatte deroghe solo per i seguenti casi eccezionali:
- Gravi motivi di salute, adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate che non consentono la frequenza scolastica;
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
L’istituzione scolastica comunica, all’inizio dell’anno scolastico, ad ogni studente e alla sua famiglia, il relativo orario annuale personalizzato e il limite massimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; comunica, inoltre, all’albo della scuola le deroghe previste dal collegio docenti.
È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di tali assenze e se le stesse impediscano di procedere alla fase valutativa finale.
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In ottemperanza al D. Lgs 196/2003 (Tutela della privacy), l’alunno maggiorenne che non vuole che la scuola comunichi informazioni alla famiglia sulla propria situazione didattico- disciplinare e sulle assenze deve farne richiesta scritta come da Allegato C). Tale decisione, che potrà in seguito essere modificata sempre con revoca scritta, sarà comunicata dalla scuola ai familiari, al consiglio di classe, ai collaboratori scolastici, alle segreterie.
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In osservanza alla specifica normativa e, in particolare, l’art. 51 della legge n°3 del 16.01.2003, ed in considerazione che, oltre gli spazi interni, anche gli spazi aperti presenti in Istituto costituiscono vie di transito per il raggiungimento dei locali della scuola e tali percorsi non sono separabili per cui è impossibile garantire la tutela dei fruitori dal fumo passivo, è fatto divieto assoluto di fumo in tutti i locali dell’Istituto, anche all’ aperto, compresi balconi e terrazzi nonché le scale esterne (Sez. Tecnico), alle quali eventualmente si acceda durante la ricreazione o in uscita e mai durante le ore di lezione.
Il divieto si intende applicato, durante l’attività didattica, agli studenti ed a tutto il personale dell’istituzione scolastica. Tutto il personale presente nell’istituzione scolastica è tenuto a non dare agli studenti esempi di comportamento nocivo alla salute, soprattutto negli ambienti scolastici, interni o esterni. I casi di inottemperanza alla presente direttiva saranno oggetto di provvedimento disciplinare.
Se l’inosservanza avviene in luoghi chiusi, servizi igienici compresi, oltre al provvedimento disciplinare di cui sopra saranno disposte anche le sanzioni amministrative previste dalla normativa antifumo in vigore. In adempimento alla normativa antifumo è annualmente individuato un Responsabile il cui nominativo è esposto in calce negli appositi cartelli monitori.
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L’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi da parte degli studenti durante le attività didattiche è generalmente vietato, salvo le eccezioni ad esclusiva discrezione del docente in classe. L’utilizzo da parte dei docenti non è consentito durante le lezioni, se non per ragioni legate alla didattica o all’organizzazione scolastica e per gli alunni sempre per le medesime finalità sotto la vigilanza del docente in classe che avrà cura di verificare che gli stessi siano stati riposti nello zaino o in altro luogo sicuro individuato dal docente e silenziati già al termine dell’utilizzo. L’utilizzo da parte del personale ATA è tollerato, limitatamente allo stretto indispensabile.
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La vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima è affidata al personale docente in collaborazione col personale ausiliario addetto ai piani osservando le seguenti modalità:
- il personale docente dovrà trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni;
- i collaboratori scolastici dovranno essere presente presso la postazione assegnata in ogni caso 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni e dell’ingresso in aula e almeno 10 minuti dopo l’afflusso degli studenti; inoltre durante i cambi d’ora tra le lezioni e durante le uscite autorizzate degli studenti durante lo svolgimento della lezione, devono prestare vigilanza presso i corridoi e le scale prossimi alla postazione.
Durante la permanenza della classe in aula e sino al completamento dell’uscita dall’aula, sia per il cambio d’ora che per il termine delle lezioni giornaliere, il personale docente di turno è responsabile del comportamento all’interno dell’aula.
Nei casi problematici il docente potrà avvalersi del personale ausiliario disponibile, per lo spostamento da un’aula ad un’altra, nonché per l’ordinato deflusso dalla classe degli alunni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
Inoltre i collaboratori scolastici vigilano sugli alunni affidati dai docenti in casi di particolare necessità alla loro sorveglianza. Per motivi fisiologici o altri ritenuti validi dal docente dell’ora, gli studenti possono essere autorizzati a lasciare temporaneamente l’aula.
L’uscita dall’aula è consentita generalmente ad uno studente alla volta. È cura del docente far sì che le uscite degli alunni si mantengano nei limiti di tempo accettabili.
In caso di significativo ritardo nel rientro in aula il docente annoterà il comportamento scorretto dello studente, annotando l’orario di uscita dall’aula sul registro elettronico per le eventuali valutazioni disciplinari ed in caso di recidiva avvertirà il Dirigente.
Nelle situazioni di ritardo derivato dalla sosta degli studenti negli spazi dell’istituto si rammenta che i collaboratori scolastici addetti ai piani hanno il compito di esortare gli studenti a non sostare nei corridoi o nei servizi igienici e se necessario riaccompagnarli in aula.
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Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica giornaliera, esclusi i tempi di uscita e di entrata previsti, l’Istituto non assume alcuna responsabilità di vigilanza sugli studenti né sui loro effetti personali lasciati nei locali scolastici.
In generale l’Istituto non assume alcuna responsabilità sugli effetti personali lasciati incustoditi dagli studenti anche all’interno dei locali scolastici.
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Se il Docente dovesse, per improvvisi motivi, allontanarsi dall’aula per un breve periodo, della durata di pochi minuti, avvertirà il personale ausiliario del piano.
In caso di un allontanamento duraturo dovrà comunicarlo al Dirigente che provvederà a sostituirlo per il tempo necessario a seguito di richiesta di un permesso breve.
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Le classi possono essere fatte entrare dopo la I^ ora o licenziate anticipatamente rispetto all’orario di uscita giornaliero previsto, per la carenza di personale docente tale da non potere garantire un’adeguata vigilanza, salvo parere contrario espressamente notificato dai genitori all’inizio dell’anno scolastico. Se l’evento viene programmato il giorno precedente, ne vengono avvisate le famiglie, per il tramite degli alunni. Se si trattasse di evento non programmabile, le famiglie verranno avvisate tramite SMS o comunicazione telefonica.
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Non è consentito ricevere in istituto persone estranee, né farle entrare in aula, o insala professori, durante il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Costituiscono eccezione i genitori i quali saranno accompagnati da un collaboratore scolastico per consentire l’uscita anticipata, autorizzata, dell’alunno, nonché l’utenza che deve recarsi presso gli uffici di segreteria o di dirigenza.
A tali estranei il personale di portineria rilascia un pass a fronte della consegna di un valido documento di riconoscimento.
Eventuali ulteriori eccezioni devono essere concordate con il Dirigente che valuterà caso per caso insindacabilmente.
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Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi curriculari e le attività extrascolastiche, organizzate dall’Istituzione scolastica e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, richiesto verso la propria persona. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri scolastici gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto ed educato, in conformità con i principi di libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e basati sul rispetto reciproco di tutte le persone che compongono la comunità scolastica, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative è vietato fumare e fare uso di bevande alcoliche e stupefacenti in tutti i locali della scuola, compresi anche gli spazi aperti ad essa pertinenti.
È vietato sostare senza motivo, nelle ore di lezione, nei corridoi, nelle scale, nei balconi e nei terrazzini e negli spazi esterni.
L’accesso delle motociclette e degli scooter all’interno degli spazi destinati a parcheggio (Sez. Tecnico- Plesso Parlatore), dentro il perimetro dei locali scolastici, dovrà avvenire con il motore spento.
Gli alunni e tutto il personale scolastico, ciascuno in base al proprio ruolo e alle proprie mansioni, hanno diritto alla formazione e informazione in ordine alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro, ai sensi della vigente legislazione, e sono tenuti ad osservare rigorosamente le disposizioni di sicurezza dettate dai regolamenti, dai piani di sicurezza e di evacuazione e le disposizioni periodicamente impartite dal Dirigente scolastico e dal personale addetto.
Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni a se stessi, ai propri compagni o al personale scolastico, nonché al patrimonio e alle attrezzature in dotazione alla scuola.
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Durante lo svolgimento delle lezioni gli studenti non possono esser autorizzati ad uscire dalle aule, tranne che per motivi di urgenza. Il docente in classe potrà autorizzare gli studenti ad assentarsi per breve tempo dall’aula, non più di uno per volta, a partire dalla seconda ora.
Durante lo svolgimento delle lezioni e delle varie attività di laboratorio, è vietato consumare cibo e bevande e fare uso di telefoni cellulari. E’ vietato abbandonare i locali dell’Istituto senza la necessaria autorizzazione.
Durante il cambio dell’ora, o in caso di assenza del docente, gli studenti sono tenuti a restare in aula ed a tenere un comportamento tale da non arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni nelle altre classi.
Lo studente che per improvviso malessere debba allontanarsi dalla classe sarà accompagnato in Dirigenza da un collaboratore scolastico. In questa evenienza sarà cura dell’Ufficio di Dirigenza contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo studente in parola può abbandonare l’Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore o da un adulto delegato dal genitore; in caso di studente minorenne, laddove il genitore sia impossibilitato a venire a prenderlo, lo studente può lasciare l’Istituto solo dietro richiesta scritta (fax o mail).
Gli spostamenti degli studenti da e verso le aule speciali, i laboratori o la palestra debbono avvenire in modo composto e tale da non disturbare lo svolgimento delle lezioni delle altre classi.
Gli studenti dei quali il docente dell’ora annoterà il ritardo sul registro elettronico saranno soggetti a nota disciplinare.
Studenti non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica.
Ai sensi della normativa vigente, all’atto dell’iscrizione i genitori dello studente minorenne, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno.
Se nell’orario definitivo delle lezioni l’ora di insegnamento della religione cattolica cade alla prima o all’ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono autorizzati all’entrata posticipata o all’uscita anticipata, valevole per l’anno scolastico incorso. Elenco nominativo degli studenti in parola sarà allegato al Registro di Classe (Registro elettronico) per opportuna conoscenza dei docenti della classe.
Se nell’orario definitivo delle lezioni l’ora di insegnamento della religione cattolica cade in posizione diversa dalla prima o dall’ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono tenuti a recarsi, per l’ora in questione, in apposito spazio individuato dall’Istituto, dove svolgeranno studio individuale sorvegliati da un docente o dal personale.
In ogni caso, tutti gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica hanno facoltà di aderire ad eventuali iniziative alternative che il Collegio dei Docenti dovesse attivare per ciascun anno scolastico e del profitto nelle quali si terrà conto ai fini della valutazione in sede di scrutinio finale e per l’attribuzione del credito scolastico, alla stregua dell’analoga valutazione della Religione Cattolica.
Giustificazione delle assenze.
Tutte le assenze devono essere giustificate sul libretto ufficiale fornito dall’Istituto e a ciò destinato: le assenze dello studente minorenne sono giustificate da chi esercita la patria potestà, le assenze dello studente maggiorenne sono giustificate dallo studente stesso.
La giustificazione dell’assenza è presentata al docente in servizio alla prima ora, che è tenuto ad effettuarne la notifica sul Registro di Classe (registro elettronico).
Di norma, le assenze devono essere giustificate lo stesso giorno di rientro a scuola. Lo studente sprovvisto di giustificazione nei termini previsti dal precedente comma deve presentare giustificazione il giorno successivo; la necessità di tale adempimento è annotata sul registro elettronico alla pagina relativa al giorno seguente dal docente in servizio alla prima ora.
Della ripetuta omissione di giustificazione, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto in sede di valutazione del comportamento, o dell’eccessivo numero di assenze, il Coordinatore di classe darà tempestiva comunicazione alla famiglia dello studente.
Assenze collettive.
Le assenze collettive, non fanno eccezione alla disciplina stabilita dal precedente articolo e vanno pertanto giustificate. L’assenza collettiva, specialmente se ripetuta durante l’anno scolastico, è motivo di turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico e può risultare di notevole danno al processo di insegnamento/ apprendimento. Pertanto il Consiglio di classe si riserva di porre in essere ogni iniziativa di sensibilizzazione degli studenti in ordine all’astensione collettiva dalle lezioni.
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La valutazione finale del profitto degli studenti è di esclusiva competenza del consiglio di classe, su proposta di voto da parte dei docenti delle varie discipline e si articola in diversi momenti: verifica, valutazione del singolo docente, valutazione collegiale (consiglio di classe).
Detta attività, che si svolge in coerenza con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
Si richiama in proposito il quadro normativo di riferimento vigente, che indica con sufficiente precisione criteri e modalità di valutazione degli studenti ai vari livelli:
- DD. N°653/1925 e n°2049/1929
- Lgs.vo n°297/1994, T.U., e successive modifiche e integrazioni
- P.R. N°275/99 Regolamento Autonomia
- M. n°90 del 21.05.01 (in S.O. 194 G.U.R.I. 20.07.01, n°167)
- M. n°80 del 03.10.07 e O.M. n°92 del 05.11.07
- L. n°137/08 convertito con L. n°169/08
- P.R. N°122/2009 Regolamento Valutazione
- lgs. 62/2017 (art. 1, co. 180 e 181 lett.i), della legge n. 107/15)
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni diversamente abili, i criteri dettati dall’articolo 314, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994.
Qualora un alunno diversamente abile sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi; la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. Gli alunni, durante il corso dell’anno scolastico, hanno diritto a verifiche periodiche del profitto, in ogni disciplina, che siano caratterizzate da:
- trasparenza, nel senso che il docente è tenuto a chiarire in anticipo quale sia il criterio di attribuzione dei punteggi previsti, con la relativa griglia di valutazione;
- immediatezza della attribuzione del voto, che va comunicato allo studente a conclusione della verifica orale;
- tempestività, per quanto attiene alla correzione degli elaborati scritti, i cui esiti vanno comunicati e chiariti entro il termine massimo di dieci giorni dal loro svolgimento.
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e secondo criteri definiti dal Collegio dei Docenti (Art. 1, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62).
Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni viene attribuito ad ogni studente il credito scolastico, che sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali, contribuisce a determinare il voto finale dell’Esame di Stato.
Partecipano al Consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti (cfr. art. 15, comma 1, D.lgs. n. 62/2017).
Per l’attribuzione del credito formativo, i Consigli di Classe, in base alle indicazioni del Collegio Docenti, adottano i criteri dettati dalle disposizioni di legge, considerando quindi solo le esperienze qualificanti, debitamente documentate, da cui derivino competenze coerenti con il tipo di studi seguito.
Agli studenti con giudizio sospeso, il credito verrà assegnato durante gli scrutini di settembre, se saranno dichiarati idonei alla classe successiva.
Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi, l’assenza o presenza di debiti formativi.
Il punteggio massimo ottenuto nei tre anni è di 40 crediti (cfr. tabella credito scolastico allegata al PTOF).
In ogni caso, pur in presenza di valida documentazione di attività extra-scolastica riconosciuta, il Consiglio di Classe può decidere di attribuire il credito minimo corrispondente alla media dei voti, in caso di comportamento generale non corretto.
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La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
Dette regole si ispirano ai principi di cui al D.P.R. n. 249/1998, e successive modificazioni.
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Nella valutazione di fine anno devono essere, in ogni caso, verificati sia il raggiungimento degli obiettivi minimi e indispensabili per il passaggio alla classe successiva, sia i fattori dell’area educativa rilevati nel corso dell’anno scolastico: partecipazione, comportamento, impegno, frequenza.
Il voto di comportamento è unico e si delibera su proposta del coordinatore, in base ad un giudizio espresso considerando i seguenti indicatori: frequenza, comportamento, interesse e impegno.
Per quanto non espressamente previsto in questo articolo si rimanda all’allegato E – griglia del comportamento.
La valutazione scaturisce da un giudizio complessivo sulla maturazione e crescita in merito alla cultura e ai valori di cittadinanza e convivenza civile.
Ad ogni voto, espresso in decimi, da 10 a 6 e inferiore a 6, corrisponde un livello di acquisizione ed espressione di tali parametri in gradazione decrescente di positività.
Sono elementi di positività:
- la rispondenza al Regolamento di Istituto e al Patto educativo di corresponsabilità;
- modi di essere che denotino consapevolezza in quanto ai valori di cittadinanza e di convivenza civile;
- i progressi e i miglioramenti realizzati dall’alunno
Sono elementi di negatività:
- le infrazioni al regolamento;
- il mancato assolvimento dei doveri.
Il grado di gravità è dato dai provvedimenti e dalle sanzioni disciplinari attribuiti.
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L’alunno che riporta il voto 6 in tutte le discipline e nel voto di condotta, è ammesso alla frequenza della classe successiva. Per le classi del secondo biennio e quinto anno il Consiglio di Classe provvederà all’assegnazione del credito scolastico e formativo.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del Regolamento di cui al DPR n°122/09, il Collegio definisce le successive modalità e criteri al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza di comportamento nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe, rispettandone l’autonomia di giudizio, e nel rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti.
Si considera insufficienza non grave una valutazione corrispondente al 5; si considera insufficienza grave una valutazione corrispondente al 4; si considera insufficienza gravissima una valutazione al di sotto del 4 (pari a 3; 2; 1); la valutazione di Non Classificato è da adottare nel caso in cui l’alunno sia stato sempre assente.
Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva si fa richiamo alla normativa vigente, ed in particolare alla O.M. 92 del 05.11.07 che stabilisce, oltre a quanto stabilito nel PTOF, la tipologia e le modalità dell’intervento di recupero per quegli alunni che presentano gravi insufficienze in una o più discipline, nonché i criteri di “sospensione del giudizio” per chi riporta insufficienze a giugno.
Per tali casi è previsto un successivo giudizio finale, di ammissione o non ammissione alla classe successiva, entro il 31 agosto, dopo la eventuale frequenza di corsi di recupero e il superamento delle verifiche per il recupero dei debiti formativi, così come previste dal collegio docenti.
Il comportamento di ogni studente viene valutato durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.
La valutazione del comportamento è espressa in decimi.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, su proposta del coordinatore, concorre alla valutazione complessiva dello studente.
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Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) e BES, adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo legislazione vigente, gli strumenti metodologico – didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda al PTOF ed al piano per l’inclusione al medesimo allegato.
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L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Sono dichiarati ammessi all’esame di Stato (ex art. 13 c. 2 D.lgs. 62/17, come modificato dalla L. 108/18), salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del DPR n. 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’art. 14, comma 7, DPR 122/2009;
- partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19 del D.lgs. n. 62/2017 (cfr. paragrafo predisposto);
- svolgimento dell’attività di PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e quinto anno;
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il Consiglio di classe può comunque deliberare, con adeguata motivazione a verbale delle decisioni assunte, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.
Ogni singolo voto di profitto proposto dal docente seguirà la specifica procedura di approvazione da parte del C.d.C., che dovrà essere chiaramente espressa nel Verbale di scrutinio, in particolar modo nei casi in cui il voto non viene approvato dal C.d.C. e dalla contestazione scaturisca una votazione che, a maggioranza, modificherà il voto stesso.
Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Il voto finale di ammissione in ciascuna disciplina, assieme al punteggio dei crediti scolastici, esprimerà la valutazione complessiva del percorso di studio dell’alunno/a, con riferimento agli ultimi tre anni del corso di studi.
Si fa altresì riferimento all’articolo 17 del D.lgs n. 62/2017 che ha apportato alcune modifiche all’esame di Stato, al decreto n. 769 del 26 novembre 2018 con cui sono stati definiti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle due prove scritte e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi e alla Legge 108 del 21 settembre 2018 (art. 6) che ha modificato le regole sulle prove standardizzate nella scuola superiore.
Per quanto non espressamente previsto nel presente, si rimanda al PTOF e allegato capitolo sulla valutazione degli apprendimenti.
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Il funzionamento della Biblioteca, dei Laboratori, delle Palestre e della Sala audiovisivi è regolato dal Consiglio d’Istituto, secondo criteri che ne favoriscano e facilitino l’uso da parte degli studenti, anche in ore pomeridiane. Il Dirigente scolastico, su designazione del Collegio dei docenti, può affidare la direzione degli stessi a docenti dell’Istituto. In ogni caso l’accesso alle Aule speciali è consentito agli studenti solo alla presenza di un docente responsabile.
Per evidenti motivi di riservatezza, l’ingresso alla Sala Professori è vietato alla componente studentesca, fatte salve eventuali eccezioni durante l’organizzazione di manifestazioni inerenti l’orientamento in entrata o particolari eventi scolastici che coinvolgano gli studenti o qualora l’alunno sia accompagnato da un docente per attendere ad una particolare attività.
Il funzionamento della BIBLIOTECA è regolato dai seguenti criteri, al fine di assicurare:
- l’accesso agli studenti, a docenti, a genitori e al personale ATA, nel rispetto del regolamento e dell’orario stabiliti all’inizio dell’anno scolastico dal Docente responsabile della Biblioteca, in accordo con il Dirigente scolastico per le ore curricolari e, nei limiti del possibile, anche per le ore pomeridiane;
- il prestito delle riviste e dei volumi ai docenti e al personale non docente. Esso è limitato a due giorni, purché la dotazione nella Biblioteca sia almeno di due copie; in caso di smarrimento o di danneggiamento, l’utente dovrà risarcire la scuola rifornendo l’oggetto del prestito;
- il prestito delle riviste e dei volumi agli studenti sarà possibile solo se il volume o i volumi richiesti sono in Biblioteca in duplice copia, ed è consentito per una durata compatibile con i tempi della lettura e comunque non oltre il 10 maggio di ogni anno scolastico;
- la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare. Chiunque deteriori o smarrisca le opere ricevute in prestito è tenuto risarcirne il danno.
L’uso dei LABORATORI INFORMATICI è consentito previa prenotazione del docente che intende utilizzarli indirizzata con congruo anticipo e nel rispetto del regolamento messo a punto dal docente responsabile.
I docenti che utilizzano tali laboratori devono assicurarsi che gli studenti non alterino la configurazione dei PC ed il software in dotazione. E’ severamente vietato utilizzare supporti di memoria mobili personali quali CD-ROM, DVD-ROM, lettori MP3, I- Pod, fatta eccezione per quelli strettamente necessari all’archiviazione dei dati elaborati durante le esercitazioni.
È proibito l’utilizzo dei PC e della connessione internet per finalità diverse da quelle didattiche. Nel caso di uso improprio dei computer che determini un danno alle macchine o al software, i responsabili, oltre ad essere oggetto di provvedimenti disciplinari, saranno tenuti all’eventuale risarcimento dei danni causati.
L’organizzazione della PALESTRA nelle due Sezioni mira ad assicurare la disponibilità all’uso, a rotazione, ad ogni singola classe e ad ogni singola attività.
L’uso della SALA AUDIOVISIVI (solo Sezione Tecnico) è regolato secondo le seguenti priorità:
- riunioni degli organi collegiali;
- dibattiti – conferenze con esperti;
- aggiornamento personale della scuola;
- dibattiti – seminari con docenti interni che coinvolgono più di una classe e comunque limitatamente alla capienza della stessa;
- video – proiezioni e/o ascolti guidati.
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La responsabilità disciplinare è personale. Il mancato rispetto del Regolamento dell’Istituto comporta l’erogazione delle sanzioni disciplinari le quali, concepite secondo un criterio di gradualità, si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva e non punitiva della sanzione.
Le mancanze disciplinari si riferiscono a comportamenti messi in atto in contesti scolastici sia durante l’ordinaria attività didattica sia in attività svolte al fuori dell’edificio scolastico o in uscite didattiche.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento potrà influire sulla valutazione del profitto.
I provvedimenti disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).
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Sono organi della giurisdizione scolastica in materia disciplinare, in prima istanza il Consiglio di Classe e, in seconda istanza, l’Organo di Garanzia.
In caso di violazioni che per la loro natura comportano sanzioni con l’allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni o implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, i provvedimenti sono adottati dal Consiglio di Istituto allargato, con la presenza del coordinatore della classe di cui fa parte l’alunno.
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In un’ottica di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, a discrezione dei Consigli di Classe, che esaminano i diversi episodi e valutano le conseguenti azioni disciplinari, possono essere previste forme alternative di sanzione quali, a solo titolo di esempio, attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, di ricerca, di riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, di produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a una riflessione e rielaborazione critica degli episodi verificatisi (D.P.R. 249\98, 235\07 e successive modifiche del 2008).
Sono da considerarsi misure ulteriori:
- il supporto alle attività di biblioteca e ai direttori di laboratorio in orario extrascolastico;
- il supporto al personale ATA per le pulizie delle aule, anche in orario extrascolastico;
- un impegno lavorativo presso centri pubblici e privati d’assistenza, in orario extrascolastico.
Nel caso di lavori di utilità generale lo studente sarà accompagnato da un docente o da un genitore.
Le sanzioni sono sempre temporanee e commisurate proporzionalmente all’infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno e sono da intendersi come sanzioni autonome, diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica, quali misure accessorie adottate in coordinamento con la famiglia.
Fatti salvi i casi di ammonizione verbale, si contesterà per iscritto l’infrazione disciplinare dando la possibilità allo studente di replica giustificativa del suo comportamento. Successivamente scatterà il provvedimento sanzionatorio irrogato dall’organo appositamente predisposto.
Gli studenti, solo in casi eccezionali, possono essere allontanati dalla classe e precisamente a seguito di gravi infrazioni disciplinari da loro commesse. I docenti dovranno affidare gli studenti allontanati alla vigilanza dei collaboratori scolastici. Tale provvedimento deve essere portato, con urgenza, all’attenzione del Dirigente scolastico.
Durante i casi di allontanamento dello studente dalla scuola, il Coordinatore di classe terrà i rapporti con la famiglia e con l’alunno.
Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto.
- le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;
- le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
La sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni potrà essere disposta solo nel caso ricorrano le due condizioni seguenti, entrambe necessarie:
- devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
L’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, ove ne ricorrano i presupposti, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
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In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà della Giunta Esecutiva di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.
Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minorenne, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore. In occasione di iniziative promosse dalla componente studentesca, la responsabilità di eventuali danni ricade sugli studenti che hanno promosso l’iniziativa, individuati a norma del precedente articolo 19. In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati all’inizio dell’anno scolastico.
In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell’atto doloso:
- se il danno riguarda strutture o arredi di un’aula, l’intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l’estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio, perché la classe risultava assente dall’aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di quest’ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto (b);
- se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, aula magna, palestre, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc.), l’intera popolazione scolastica è tenuta al risarcimento.
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Contro le sanzioni disciplinari, è comunque ammesso il ricorso da parte degli studenti, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia Interno alla scuola e presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma così composto:
- n° 2 docenti, designati dal Collegio dei Docenti;
- n° 2 studenti (di cui 1 del biennio e 1 del triennio, eletti separatamente);
- n° 1 genitore, eletto dal Comitato Genitori;
- n° 1 rappresentante del personale non docente.
L’Organo di garanzia si riunisce tutte le volte che ne sia ravvisata la necessità. I compiti dell’Organo di Garanzia sono:
- invitare gli studenti al rispetto delle regole ed aiutarli a cambiare comportamento.
- esaminare periodicamente le situazioni di disagio di studenti derivanti da assenteismo, comportamento inadeguato, mancato assolvimento dei doveri scolastici, e proporre iniziative di sostegno;
- esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari e decidere in merito.
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull’efficacia degli interventi informativi);
- assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive;
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto degli studenti).
I Coordinatori di classe, gli studenti, i genitori, segnaleranno al Dirigente scolastico i casi nei quali sarà necessario l’intervento dell’Organo di garanzia.
Il Dirigente dell’amministrazione scolastica periferica (art.5 comma 4 Impugnazioni D.P.R. 24/06/1998 n.249) decide in via definitiva sui reclami previo parere vincolante di un Organo di Garanzia che risulta così composto:
- 3 docenti designati dal Consiglio Scolastico Provinciale (C.S.P.)
- 1 genitore designato dal C.S.P.
- 2 studenti designati dalla Consulta Provinciale
Tale organo di garanzia è presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili, nominata dal Dirigente dell’amministrazione scolastica periferica.
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Le attività didattiche integrative per il sostegno e il recupero degli studenti svantaggiati sono disciplinate dall’art. 193 del d. lgs. 29-10-1994, n. 297, nel testo introdotto con la legge 8 agosto 1995, n. 352 e successive modifiche ed integrazioni.
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I Consigli di classe, su proposta dei singoli docenti, approvano i piani di recupero per gli studenti che ne abbiano necessità, nel rispetto delle direttive approvate dal Collegio dei Docenti, in relazione alla disponibilità economica, alla priorità delle discipline, alla durata degli interventi, alla disponibilità dei docenti, ai periodi di attivazione. Per la realizzazione degli stessi potranno utilizzarsi tutte le risorse umane e finanziarie presenti in Istituto.
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In alternativa ai corsi di recupero, il Consiglio d’Istituto ha facoltà di deliberare la attivazione di sportelli di consulenza, da tenersi da parte dei docenti che abbiano fornito la propria disponibilità, in periodi dell’anno scolastico ritenuti strategici, a vantaggio di alunni appartenenti anche a diversi gruppi classe che ne abbiano fatto esplicita richiesta, non necessariamente in relazione a carenze di profitto maturate nel corso dell’anno scolastico.
I Consigli di Classe possono attivare la presente iniziativa didattica anche a vantaggio di gruppi di alunni non appartenenti alla stessa classe, al fine di conseguire livelli di eccellenza.
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Le attività parascolastiche vengono annualmente definite dal Collegio dei Docenti, sentite le proposte dei singoli Consigli di Classe in relazione alle finalità contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.).
Le attività parascolastiche devono essere collegate alla programmazione didattica per arricchirla ed integrarla al fine di assicurare una esperienza culturale volta ad ampliare l’offerta costituita dai programmi scolastici.
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Le visite guidate, che si svolgono in un solo giorno, ed i viaggi di istruzione di più giorni, in Italia e all’estero, costituiscono iniziative complementari alla attività didattica programmata annualmente e non hanno finalità ricreative o di evasione.
Entrambe le di modalità si effettuano esclusivamente su iniziativa del Consiglio di Classe, che, in caso di più proposte, delibera a maggioranza.
Le proposte di visita o di viaggio vanno formulate nel corso dell’apposita seduta del Consiglio di Classe, convocata annualmente per la programmazione delle attività didattiche. Ogni componente può presentare una propria proposta di viaggio, illustrando le finalità che l’iniziativa intende perseguire e le sue implicazioni formative.
Dopo un breve confronto sulle diverse proposte sottoposte al Consiglio, si passerà alla discussione ed eventualmente al voto, che potrà essere espresso anche a maggioranza.
La meta dei viaggi d’istruzione, in Italia e all’estero, programmati per tutte le classi, viene deliberata dal Consiglio d’Istituto, su conforme proposta della competente Commissione, che delibera, altresì, la eventuale quota di contributo a carico dell’Istituto.
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L’I.I.S. “V. Ragusa e O. Kiyohara – F. Parlatore” sostiene e promuove la partecipazione dei propri studenti ad ogni genere di evento culturale, organizzato nell’ambito territoriale in cui esso è collocato, che possa essere occasione di stimolo della creatività e di crescita culturale. Pertanto, le visite a mostre, esposizioni, spettacoli, fiere, e la partecipazione a manifestazioni teatrali, cinematografiche e musicali non necessitano della procedura prevista dagli articoli precedenti.
La proposta verrà formulata dal docente o dal Consiglio di Classe al Coordinatore, il quale, valutata la conformità alla programmazione didattica di classe, informerà il Dirigente Scolastico per le necessarie autorizzazioni.
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Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto previa consultazione degli studenti, è esposto all’albo dei docenti e degli studenti e pubblicato sul sito web dell’istituto.
Viene consegnato alle famiglie, unitamente allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, e fatto sottoscrivere all’atto dell’iscrizione, unitamente al Patto di Corresponsabilità. Per quanto non espressamente indicato viene fatto riferimento alla legislazione vigente in materia.
LA PRESENTE DISCIPLINA si intende integrata e/o sostituita in ossequio alle normative vigenti e adottate dall’Istituto per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e per la prevenzione e contenimento del rischio da COVID-19 cui si fa richiamo.